Art. 24
LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44
In vigore dal 14 nov 1999
Disposizioni transitorie
1. La domanda di elargizione, fermo restando quanto previsto dall', può essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformità a quanto previsto dall', comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge
2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 è stata presentata domanda e sulla stessa non è stata ancora adottata una decisione, il Comitato di cui all' invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie.
3. Se sulla domanda di cui al comma 2 è già stata adottata una decisione, la domanda stessa può essere ripresentata
. . .
. Il Comitato di cui all' invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie.
3-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall' e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato ai sensi dell', opera con i poteri e secondo le modalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e si avvale, per le finalità di cui alla medesima legge, del comitato di cui all', comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-02-23;44#art-24