Art. 22 · LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44

Art. 22

LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44

In vigore dal 18 mar 1999
(Modifica all' della legge n. 108 del 1996) 1. All', comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono aggiunte, in fine, le parole: "La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali". 2. Gli oneri finanziari derivanti dall'esenzione prevista dall', comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono posti a carico del Fondo di cui all' della presente legge. Nota all': - Il testo dell', comma 2, della citata legge n. 108 del 1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali".
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