Art. 23 · LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44

Art. 23

LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44

In vigore dal 18 mar 1999
(Modifica all' della legge n. 302 del 1990) 1. Il comma 1 dell' della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è sostituito dal seguente: "1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza". Nota all': - Il testo dell' della citata legge n. 302 del 1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente: " (Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici). - 1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. 2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere. 3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati".
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