Art. 5
In vigore dal 14 ago 2003
1. Le persone fisiche, gli enti e le società titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso della squadra ispettiva dell'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari e del nucleo di scorta dell'Autorità nazionale nelle aree da ispezionare in esecuzione del trattato, nonché ad agevolare la conduzione delle ispezioni su sfida condotte dalla medesima Organizzazione e a fornire, su richiesta, tutti gli elementi che si rendano necessari per il buon esito dell'ispezione stessa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;484#art-5