Art. 3
In vigore dal 14 ago 2003
1. Ai sensi dell'articolo III, paragrafo 4, del trattato, il Ministero degli affari esteri è designato quale Autorità nazionale.
Esso si avvale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della collaborazione del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché degli enti, agenzie e dipartimenti ad essi collegati specializzati nella sorveglianza tecnica del territorio nazionale, stipulando apposite convenzioni, in particolare con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente. È data facoltà al Ministero degli affari esteri, per settori richiesti dalle misure di attuazione del trattato che esulano dalle competenze indicate, di avvalersi di altre amministrazioni pubbliche, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di soggetti privati o di imprese specializzate nei settori richiesti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;484#art-3