Art. 1

In vigore dal 15 gen 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996.
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