Art. 5 bis
In vigore dal 14 ago 2003
1. Ove sia illegittimamente impedita od ostacolata l'ispezione di cui all', è data immediata notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio che, acquisite sommarie notizie nelle quarantotto ore successive, ne autorizza l'esecuzione coattiva.
2. Chiunque illegittimamente impedisce o comunque ostacola l'ispezione di cui all', è punito con la reclusione da due a cinque anni o con la multa da 25.000 euro a 130.000 euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;484#art-5-bis