Convenzione

Art. 20

INSEGNANTI

In vigore dal 13 gen 1999
INSEGNANTI 1. Nonostante le disposizioni dell', un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno degli Stati contraenti, per un periodo non superiore a due anni, allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'università, collegio, scuola od altro istituto riconosciuto di istruzione di detto Stato e che è o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tale attività di insegnamento, a condizione che dette remunerazioni provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato e siano assoggettate ad imposizione nell'altro Stato contraente. 2. Il presente Articolo si applica ai redditi derivanti da attività di ricerca solo se questa è effettuata da una persona fisica nel pubblico interesse e non principalmente nell'interesse privato di una o più persone.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;473#art-c-20

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