Convenzione

Art. 21

STUDENTI E APPRENDISTI

In vigore dal 13 gen 1999
STUDENTI E APPRENDISTI Gli studenti o gli apprendisti che soggiornano in uno Stato contraente al solo scopo di compiervi i propri studi o di attendere alla propria formazione professionale e che sono, o erano immediatamente prima di soggiornare in questo Stato, residenti dell'altro Stato contraente, sono esenti da imposta nel primo Stato per le somme che ricevono da fonti situate al di fuori di detto Stato ai fini del loro mantenimento, della loro istruzione o della loro formazione.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;473#art-c-21

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