Convenzione
Art. 17
ARTISTI E SPORTIVI
In vigore dal 13 gen 1999
ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione, ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;473#art-c-17