Art. 20 · INSEGNANTI
Convenzione

Art. 20

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INSEGNANTI

In vigore dal 13 gen 1999
INSEGNANTI 1. Nonostante le disposizioni dell', un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno degli Stati contraenti, per un periodo non superiore a due anni, allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'università, collegio, scuola od altro istituto riconosciuto di istruzione di detto Stato e che è o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tale attività di insegnamento, a condizione che dette remunerazioni provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato e siano assoggettate ad imposizione nell'altro Stato contraente. 2. Il presente Articolo si applica ai redditi derivanti da attività di ricerca solo se questa è effettuata da una persona fisica nel pubblico interesse e non principalmente nell'interesse privato di una o più persone.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;473#art-c-20