Trattato

Art. 18

In vigore dal 23 ott 1998
Gli impegni assunti dalle Alte Parti Contraenti nel presente Trattato rispettano gli obblighi di ogni Parte nell'ambito dell'Unione Europea e delle loro istituzioni. Le disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti. Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcuno stato terzo.
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urn:nir:stato:legge:1998-10-13;364#art-t-18

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