Trattato
Art. 15
In vigore dal 23 ott 1998
Le Alte Parti Contraenti riconoscono l'interesse reciproco a favorire comuni attività di cooperazione scientifica e tecnica ed, a tal fine, promuoveranno l'effettuazione di congiunti programmi coordinati di ricerca, sviluppo e istruzione, lo scambio di esperti e missioni tecniche e di informazioni e documenti nonché dei loro mezzi di diffusione.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-10-13;364#art-t-15