Trattato
Art. 14
In vigore dal 23 ott 1998
Le Alte Parti Contraenti convengono di incoraggiare gli scambi culturali tra i due Paesi ed, allo scopo di facilitare la cooperazione bilaterale, esamineranno la possibilità di concludere un Accordo culturale volto ad avvicinare i propri popoli attraverso l'insegnamento e la diffusione nei rispettivi territori della letteratura, delle scienze, delle arti, della cultura e della civiltà dell'altro Paese, nonché attraverso la realizzazione di programmi di scambi giovanili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-10-13;364#art-t-14