Trattato
Art. 16
In vigore dal 23 ott 1998
Le Alte Parti Contraenti svilupperanno la collaborazione nei campi giuridico e consolare, anche attraverso periodiche consultazioni.
Esse intendono, su base di reciprocità, agevolare per quanto possibile la concessione dei visti d'ingresso per i cittadini dell'altra Alta Parte Contraente per visite ufficiali, di affari, a scopi culturali, turistici e privati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-10-13;364#art-t-16