Titolo II
Art. 55
Modificazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.
In vigore dal 22 mag 1998
(Modificazioni al decreto legislativo
14 dicembre 1992, n. 508).
1. In attuazione della direttiva 90/667/ CEE del Consiglio, al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, numero 1), le parole: "non idonei al consumo umano diretto" sono sostituite dalle seguenti: "non destinati al consumo umano diretto";
b) all' il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti, nonché da un progetto di adeguamento alle prescrizioni del presente decreto, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda.";
c) il comma 4 dell' è sostituito dal seguente:
"4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresì agli stabilimenti di trasformazione di materiali a basso rischio.";
d) dopo il comma 4 dell' è inserito il seguente:
"4-bis. Chi non realizza il progetto dell'adeguamento dell'impianto entro i termini fissati, ovvero non dà comunicazione al Ministero della sanità ed alla competente unità sanitaria locale dell'avvenuto adeguamento entro i termini fissati dal presente articolo deve comunque sospendere l'attività. In caso di prosecuzione dell'attività si applicano le sanzioni previste dall'.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-24;128#art-55