Titolo II
Art. 19
Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante.
In vigore dal 22 mag 1998
1. L'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio si informa ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) applicare una marcatura fiscale, in conformità alle disposizioni della direttiva, a tutti i tipi di gasolio e di petrolio lampante impiegati in usi con aliquota di accisa ridotta rispetto all'aliquota normale;
b) prevedere eventuali deroghe all'applicazione della marcatura fiscale per motivi di sanità pubblica, di sicurezza o per altre ragioni tecniche, purchè siano contestualmente previste adeguate misure di controllo fiscale;
c) adottare le conseguenti misure di coordinamento con la vigente normativa nazionale nell'ipotesi di previsione di nuove agevolazioni;
d) prevedere la preventiva valutazione da parte del Ministero
della sanità delle proprietà tossicologiche e delle modalità di impiego delle sostanze marcanti.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-24;128#art-19