Titolo I

Art. 16

Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione del l'impiego dell'amianto.

In vigore dal 22 mag 1998
(Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione del l'impiego dell'amianto). 1. Il comma 2 dell' della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente: "2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto". 2. L' della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente: " - (Valori limite). - 1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall' del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge. 2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114. 3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta della commissione di cui all', con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. La lettera a) del comma 1 dell' del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente: "a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo". 5. Il comma 2 dell' del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è abrogato". 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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