Titolo II

Art. 51

Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega.

In vigore dal 22 mag 1998
(Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega). 1. L'attuazione delle direttive 93/88/CE, 93/103/CE e 95/63/CE del Consiglio si informa ai principi direttivi stabiliti dall' della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni. 2. All' della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il numero 2) della lettera g) del comma 1 deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dalle attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e di prevenzione svolte da istituzioni ed enti pubblici di formazione in detta materia sono a carico del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata.
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