Titolo II

Art. 49

Paste farcite con carne.

In vigore dal 22 mag 1998
1. Agli stabilimenti che producono settimanalmente una quantità di paste farcite con carne non superiore ai due quintali non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 251.
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