Titolo II
Art. 43
Tutela giuridica delle banche di dati.
In vigore dal 22 mag 1998
1. L'attuazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi dell' della direttiva ed agli effetti del recepimento della medesima;
b) comprendere la banca di dati, alle condizioni previste dalla direttiva, tra le opere protette ai sensi dell' della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
c) riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore delle banche di dati;
d) prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare l'estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati, in conformità a quanto disposto dall', comma 2, lettere b) e c), della direttiva;
e) riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo III della direttiva, il diritto specifico di chi ha costituito la banca di dati alla tutela dell'investimento;
f) prevedere disposizioni transitorie in conformità a quanto previsto dall' della direttiva.
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