Titolo II
Art. 57
Modifica della legge comunitaria 1991.
In vigore dal 22 mag 1998
1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all', comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dalla regione o dall'autorità da essa delegata.
2. Restano validi gli atti istruttori già compiuti e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dalle unità sanitarie locali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 aprile 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
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