Accordo›Titolo III
Art. 18
In vigore dal 16 mag 1998
Agli scambi di materiali nucleari si applicano le disposizioni di un accordo specifico che sarà concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica di Uzbekistan.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-18