Accordo›Titolo IV
Art. 19
In vigore dal 16 mag 1998
1. Secondo le leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini uzbeki legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai propri cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.
2. Secondo le leggi, condizioni e procedure applicabili nella Repubblica di Uzbekistan, la Repubblica di Uzbekistan si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati sul suo territorio siano oggetto, rispetto ai propri cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-19