AccordoTitolo III

Art. 14

In vigore dal 16 mag 1998
Le Parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, compresa l'adesione della Repubblica di Uzbekistan all'OMC. Il consiglio di cooperazione può formulare raccomandazioni alle Parti su questi sviluppi; se li accettano, le Parti possono procedere a detti sviluppi mediante un accordo concluso secondo le rispettive procedure.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo