AccordoTitolo III

Art. 11

In vigore dal 16 mag 1998
1. Le merci originarie della Repubblica di Uzbekistan sono importate nella Comunità in esenzione da restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli del presente accordo. 2. Le merci originarie della Comunità sono importate nella Repubblica di Uzbekistan in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-11

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