Accordo›Titolo III
Art. 18
37 / 116In vigore dal 16 mag 1998
Agli scambi di materiali nucleari si applicano le disposizioni di un accordo specifico che sarà concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica di Uzbekistan.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-18