Accordo›Titolo VI
Art. 62
Cooperazione sociale
In vigore dal 17 apr 1998
Cooperazione sociale
1. Riguardo alla salute e alla sicurezza le Parti collaborano tra loro al fine di migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La cooperazione prevede, in particolare:
- istruzione e formazione in materia di sanità e di sicurezza, con specifico riguardo ai settori di attività ad alto rischio;
- sviluppo e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere;
- prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici;
- ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonché sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
2. Per quanto riguarda l'occupazione, la cooperazione prevede, in particolare, assistenza tecnica nei seguenti settori:
- ottimizzazione del mercato del lavoro;
- modernizzazione dei servizi di collocamento e di consulenza;
- pianificazione e gestione dei programmi di ristrutturazione;
- promozione dello sviluppo dell'occupazione locale;
- scambio di informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria.
3. Le Parti privilegiano la cooperazione a livello di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la cooperazione nella pianificazione e nell'attuazione delle riforme in materia nella Repubblica di Azerbaigian.
Dette riforme sono volte ad introdurre nella Repubblica di Azerbaigian metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprendono tutte le forme di previdenza sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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