AccordoTitolo VI

Art. 58

Servizi postali e telecomunicazioni

In vigore dal 10 giu 1998
Servizi postali e telecomunicazioni Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione al fine di: - definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei servizi postali; - definire i principi di una politica tariffaria e di commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali; - trasferire tecnologia e know-how, anche per quanto riguarda le norme tecniche e i sistemi di certificazione europei; - promuovere lo sviluppo di progetti in materia di telecomunicazioni e/o di servizi postali e favorire gli investimenti in questi settori; - migliorare l'efficienza e la qualità nella fornitura dei servizi, delle poste e delle telecomunicazioni anche liberalizzando le attività dei sottosettori; - applicare le tecnologie più avanzate in materia di telecomunicazioni, in particolare per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi; - gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione; - definire una base normativa adeguata per i servizi delle poste e telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza; - impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;97#art-a-58

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