Accordo›Titolo VI
Art. 59
Servizi finanziari
In vigore dal 10 giu 1998
Servizi finanziari
La cooperazione è in particolare intesa ad agevolare l'inserimento della Repubblica di Azerbaigian nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. L'assistenza tecnica si concentra su:
- lo sviluppo di un sistema moderno di banche private, soprattutto di quelle commerciali, dei servizi bancari e finanziari nonché di un mercato comune delle risorse creditizie e l'inserimento della Repubblica di Azerbaigian in un sistema di transazioni reciproche universalmente accettato;
- lo sviluppo di un sistema tributario e delle istituzioni fiscali nella Repubblica di Azerbaigian, e gli scambi di esperienze e la formazione del personale in materia finanziaria,
- lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche al fine di creare un contesto favorevole alla partecipazione delle società comunitarie alla costituzione di "joint ventures" nel settore assicurativo della Repubblica di Azerbaigian, nonché lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione.
Tale cooperazione contribuisce in particolare a sviluppare le relazioni tra la Repubblica di Azerbaigian e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;97#art-a-59