Art. 62 · Cooperazione sociale
AccordoTitolo VI

Art. 62

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Cooperazione sociale

In vigore dal 17 apr 1998
Cooperazione sociale 1. Riguardo alla salute e alla sicurezza le Parti collaborano tra loro al fine di migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. La cooperazione prevede, in particolare: - istruzione e formazione in materia di sanità e di sicurezza, con specifico riguardo ai settori di attività ad alto rischio; - sviluppo e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere; - prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici; - ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonché sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. 2. Per quanto riguarda l'occupazione, la cooperazione prevede, in particolare, assistenza tecnica nei seguenti settori: - ottimizzazione del mercato del lavoro; - modernizzazione dei servizi di collocamento e di consulenza; - pianificazione e gestione dei programmi di ristrutturazione; - promozione dello sviluppo dell'occupazione locale; - scambio di informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria. 3. Le Parti privilegiano la cooperazione a livello di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la cooperazione nella pianificazione e nell'attuazione delle riforme in materia nella Repubblica di Azerbaigian. Dette riforme sono volte ad introdurre nella Repubblica di Azerbaigian metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprendono tutte le forme di previdenza sociale.
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