Art. 6
LEGGE 1 dicembre 1997, n. 420
In vigore dal 20 dic 1997
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 13 miliardi per il 1997, a lire 10 miliardi per il 1998 e a lire 11 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 dicembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali
Visto, il Guardasigilli: Flick
Storico versioni
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