Art. 1

LEGGE 1 dicembre 1997, n. 420

In vigore dal 20 dic 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Istituzione e composizione della Consulta 1. È istituita presso il Ministero per i beni culturali e ambientali la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, di seguito denominata "Consulta", avente la finalità di individuare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza nonchè le edizioni nazionali da realizzare. 2. La Consulta è composta da: a) tre esponenti di chiara fama del mondo della cultura, dei quali uno con funzioni di presidente; b) il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, con funzioni di vice presidente; c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ciascuno dei Ministeri della pubblica istruzione, del tesoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; d) il presidente del coordinamento degli assessori regionali alla cultura. 3. Il presidente della Consulta, in relazione ai singoli argomenti da trattare, chiama a partecipare ai lavori qualificati esponenti del mondo della cultura, i responsabili dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nonchè rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle amministrazioni interessate. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e durano in carica tre anni. Ai componenti della Consulta esterni alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico di missione in base alla normativa generale vigente per i dirigenti generali di livello C dello Stato.
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