Art. 2
LEGGE 1 dicembre 1997, n. 420
In vigore dal 3 mar 2001
Comitati nazionali
1. Le richieste di istituzione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, corredate da una dettagliata relazione che indichi gli obiettivi, gli studiosi coinvolti, il programma e la previsione di spesa, sono presentate alla Consulta da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonchè da amministrazioni dello Stato.
2. La costituzione e l'organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, l'ammissione al contributo finanziario e la misura dello stesso sono deliberate dalla Consulta.
A tal fine la Consulta predispone annualmente l'elenco delle motivate proposte di istituzione di comitati per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo contributo. L'elenco è emanato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, reso entro trenta giorni, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.
3. Sono organi del Comitato nazionale:
a) il presidente;
b) il segretario tesoriere.
4.
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 FEBBRAIO 2001, N. 29
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