Art. 3
LEGGE 1 dicembre 1997, n. 420
In vigore dal 3 mar 2001
Edizioni nazionali
1. Le richieste di istituzione di edizioni nazionali possono essere presentate da amministrazioni dello Stato, università, istituzioni scolastiche, enti di ricerca, istituzioni culturali o singoli studiosi e debbono essere corredate da un dettagliato programma scientifico, da un articolato piano dei lavori e dalla relativa previsione di spesa.
2. La costituzione delle edizioni nazionali è deliberata dalla Consulta, che determina altresì la composizione delle commissioni scientifiche, ed è disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.
3. Il contributo statale alle commissioni scientifiche viene determinato annualmente dalla Consulta sulla base delle richieste presentate dalle edizioni nazionali ed assegnato per la realizzazione o il proseguimento delle attività.
4. Sono organi delle commissioni scientifiche delle edizioni nazionali:
a) il presidente;
b) il segretario tesoriere.
5.
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 FEBBRAIO 2001, N. 29
.
6. All'inizio di ciascun anno, i presidenti delle commissioni scientifiche presentano al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione sui lavori svolti, il consuntivo delle spese sostenute, il preventivo delle spese e delle entrate previste, la previsione del piano di pubblicazione o lo stato di avanzamento della sua realizzazione.
7. Per la realizzazione delle edizioni nazionali, il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare convenzioni con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Storico versioni
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