Convenzione

Art. 24

DISPOSIZIONI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

In vigore dal 31 ott 1997
DISPOSIZIONI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. a. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Israele, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Israele, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. b. Se un residente dell'Italia possiede elementi di patrimonio che, in conformità con le disposizioni di questa convenzione, sono imponibili in Israele, l'imposta sul patrimonio versata in Israele sarà considerata come credito dell'imposta italiana sul patrimonio relativa allo stesso elemento di patrimonio. Il credito tuttavia non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento di patrimonio posseduto in Israele nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo. 3. Se un residente di Israele ritrae utili, redditi o utili di capitale o possiede un patrimonio che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, in Israele: a. L'imposta italiana versata, direttamente o tramite deduzione relativamente a redditi, utili o utili di capitale derivanti da fonti situate in Italia, sarà considerata come credito dell'imposta israeliana da versare in relazione a detti redditi, utili o utili di capitale purchè tale credito non ecceda la quota di imposta israeliana attribuibile e detti redditi, utili o utili di capitale nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione dei redditi, utili o utili di capitale complessivi. b. L'imposta sul patrimonio versata in Italia sarà considerata come credito dell'imposta israeliana sul patrimonio in relazione allo stesso elemento di patrimonio. Tale credito, tuttavia, non può eccedere la quota di imposta israeliana attribuibile a detto elemento di patrimonio posseduto in Italia, nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo. c. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Israele ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione di Israele. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente Articolo, se i dividendi sono esenti da imposta o sono assoggettati ad una aliquota ridotta in uno Stato Contraente in base a leggi speciali per la promozione degli investimenti di capitale e per la promozione dello sviluppo economico, con le espressioni "imposta sul reddito versata in Israele" e "imposta italiana versata", si intenderà, rispettivamente, in relazione a detti dividendi, l'aliquota di imposta versata in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, incrementata di 10 punti percentuale.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;371#art-c-24

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