Convenzione

Art. 20

PROFESSORI E INSEGNANTI

In vigore dal 31 ott 1997
PROFESSORI E INSEGNANTI Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato Contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto e che è o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato Contraente è esente da imposta nel detto primo Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca per un periodo non superiore a due anni.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;371#art-c-20

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