Convenzione

Art. 23

PATRIMONIO

In vigore dal 31 ott 1997
PATRIMONIO 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all', posseduti da un residente di uno Stato Contraente e situati nell'altro Stato Contraente, è imponibile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente possiede nell'altro Stato Contraente, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa posseduta da un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio è imponibile soltanto nello Stato Contraente in cui si trova la sede di direzione effettiva dell'impresa. 4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;371#art-c-23

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