Convenzione
Art. 24
24 / 32DISPOSIZIONI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
In vigore dal 31 ott 1997
DISPOSIZIONI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2.
a. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono
imponibili in Israele, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente
Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Israele, ma l'ammontare della
deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana
attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di
reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante
ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
b. Se un residente dell'Italia possiede elementi di patrimonio
che, in conformità con le disposizioni di questa convenzione,
sono imponibili in Israele, l'imposta sul patrimonio versata in
Israele sarà considerata come credito dell'imposta italiana sul patrimonio relativa allo stesso elemento di patrimonio. Il credito
tuttavia non può eccedere la quota di imposta italiana
attribuibile a detto elemento di patrimonio posseduto in Israele nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo.
3. Se un residente di Israele ritrae utili, redditi o utili di capitale o possiede un patrimonio che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, in Israele:
a. L'imposta italiana versata, direttamente o tramite deduzione
relativamente a redditi, utili o utili di capitale derivanti da
fonti situate in Italia, sarà considerata come credito
dell'imposta israeliana da versare in relazione a detti redditi, utili o utili di capitale purchè tale credito non ecceda la quota di imposta israeliana attribuibile e detti redditi, utili o utili
di capitale nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione dei redditi, utili o utili di capitale complessivi.
b. L'imposta sul patrimonio versata in Italia sarà considerata
come credito dell'imposta israeliana sul patrimonio in relazione allo stesso elemento di patrimonio. Tale credito, tuttavia, non
può eccedere la quota di imposta israeliana attribuibile a detto elemento di patrimonio posseduto in Italia, nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo.
c. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Israele ad imposizione mediante
ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione di Israele.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente Articolo, se i dividendi sono esenti da imposta o sono assoggettati ad una aliquota ridotta in uno Stato Contraente in base a leggi speciali per la promozione degli investimenti di capitale e per la promozione dello sviluppo economico, con le espressioni "imposta sul reddito versata in Israele" e "imposta italiana versata", si intenderà, rispettivamente, in relazione a detti dividendi, l'aliquota di imposta versata in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, incrementata di 10 punti percentuale.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-09;371#art-c-24