Protocollo›Titolo XI
Art. 4
Assistenza spontanea
In vigore dal 25 lug 1997
Assistenza spontanea
Le Parti si prestano assistenza reciproca, senza richiesta preventiva in base alle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorchè ricevono informazioni riguardanti:
- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare l'altra Parte;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a infrazioni della legislazione doganale;
- persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che stiano violando o abbiano violato la legislazione doganale;
- mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-p-4