AccordoTitolo I

Art. 4

In vigore dal 25 lug 1997
Se necessario, le Parti riesaminano le mutate circostanze nella Georgia, in particolare per quanto riguarda le condizioni economiche e l'attuazione delle riforme economiche orientate verso il mercato. Tenendo conto di tali circostanze, il consiglio di cooperazione può suggerire alle Parti di ampliare una o più sezioni del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-4

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