AccordoTitolo I

Art. 3

In vigore dal 25 lug 1997
Le Parti ritengono fondamentale, per la loro futura prosperità e stabilità, che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in appresso denominati "Stati indipendenti") mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi in base ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.
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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-3

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