AccordoTitolo II

Art. 5

In vigore dal 25 lug 1997
Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che intendono sviluppare e intensificare per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunità e la Georgia, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico: - rafforzerà i vincoli della Georgia con la Comunità e i suoi Stati membri, e quindi con l'intera comunità degli Stati democratici. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentirà di intensificare le relazioni politiche; - condurrà ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse, aumentando così la sicurezza e la stabilità nella regione e favorendo il futuro sviluppo degli Stati indipendenti della regione Transcaucasica, - impegnerà le Parti a collaborare per rafforzare la stabilità e la sicurezza in Europa, il rispetto dei principi democratici, il rispetto e la promozione dei diritti dell'uomo, in particolare delle minoranze, e a consultarsi, all'occorrenza, sulle relative questioni. Il dialogo può svolgersi a livello regionale, onde contribuire a risolvere conflitti e tensioni regionali.
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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-5

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