AccordoTitolo XI

Art. 105

In vigore dal 25 lug 1997
Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti siano applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Georgia, le Parti contraenti convengono che, nel caso specifico, per "data di entrata in vigore del presente accordo" si intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale. Fatto a Lussemburgo, addì ventidue aprile millenovencentonovantasei.
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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-105

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