ProtocolloTitolo XI

Art. 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

In vigore dal 25 lug 1997
Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni: a) l'autorità richiedente che presenta la domanda; b) la misura richiesta; c) l'oggetto e il motivo della domanda; d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.
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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-p-6

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