AccordoTitolo VII

Art. 68

Cooperazione sociale

In vigore dal 3 apr 1997
Cooperazione sociale 1. Riguardo alla salute ed alla sicurezza, le Parti collaborano al fine di migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. La cooperazione prevede in particolare quanto segue: - istruzione e formazione in materia di sanità e di sicurezza, insistendo sui settori di attività ad alto rischio; - sviluppo e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere; - prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici; - ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonché sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. 2. A livello occupazionale, la cooperazione prevede in particolare quanto segue: - l'ottimizzazione del mercato del lavoro; - modernizzazione dei servizi di collocamento e di consulenza; - pianificazione e gestione dei programmi di ristrutturazione; - promozione dello sviluppo dell'occupazione locale; - scambio di informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria. 3. Le Parti privilegiano la cooperazione in materia di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia nella Repubblica di Moldavia. Dette riforme dovranno introdurre nella Repubblica di Moldavia metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprenderanno tutte le forme di previdenza sociale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-68

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo