AccordoTitolo VII

Art. 63

Servizi postali e telecomunicazioni

In vigore dal 3 apr 1997
Servizi postali e telecomunicazioni Compatibilmente con i rispettivi poteri e con le rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione al fine di: - definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei servizi postali; - definire i principi di una politica tariffaria e della commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali; - favorire lo sviluppo di progetti e di investimenti in questi settori; - migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi di posta e delle telecomunicazioni anche liberalizzando le attività dei sottosettori; - applicare le tecnologie più avanzate in materia di telecomunicazioni segnatamente per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi; - gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione; - definire una base normativa adeguata per i servizi delle poste e telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza; - impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-63

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo