Accordo›Titolo VII
Art. 64
Servizi finanziari
In vigore dal 3 apr 1997
Servizi finanziari
La cooperazione sarà segnatamente intesa ad agevolare l'inserimento della Repubblica di Moldavia nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. L'assistenza tecnica si concentrerà su:
- lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonché di un mercato comune delle risorse creditizie, l'inserimento della Repubblica di Moldavia in un sistema di transazioni reciproche universalmente accettate;
- lo sviluppo di un sistema tributario e delle istituzioni finanziarie in Moldavia, gli scambi di esperienze e la formazione del personale in materia finanziaria:
- lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle società comunitarie alla creazione di joint venture nel settore assicurativo della Repubblica di Moldavia, nonché lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione.
Tale cooperazione contribuirà in particolare a sviluppare relazioni tra la Repubblica di Moldavia e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-64