Accordo›Titolo VII
Art. 61
Ambiente
In vigore dal 3 apr 1997
Ambiente
1. Basandosi sulla Carta europea per l'energia e sulla dichiarazione della conferenza di Lucerna del 1993, le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione in materia di ambiente e di salute delle persone.
2. La cooperazione è intesa a combattere il degrado ambientale in particolare mediante i seguenti interventi:
- efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e di valutazione ambientale; un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente;
- lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero dell'aria e dell'acqua;
- ripristino ecologico;
- produzione e impiego sostenibili, efficaci ed ecologici dell'energia;
- sicurezza degli impianti industriali;
- classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici;
- qualità dell'acqua;
- riduzione, riciclaggio e corretto smaltimento dei rifiuti, applicazione della convenzione di Basilea;
- impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento da prodotti chimici;
- protezione delle foreste;
- salvaguardia delle biodiversità, zone protette; uso e gestione sostenibili delle risorse biologiche;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- uso degli strumenti economici e fiscali;
- mutamenti climatici globali;
- educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente:
- applicazione della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transnazionale.
3. La cooperazione avrà luogo in particolare attraverso:
- predisposizione di programmi per fronteggiare le catastrofi e le altre situazioni di emergenza;
- scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie pulite e l'uso senza rischi e nel rispetto dell'ambiente delle biotecnologie;
- attività comuni di ricerca;
- il ravvicinamento delle leggi alle norme comunitarie;
- la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro dell'Agenzia europea per l'energia, e internazionale;
- l'elaborazione di strategie, segnatamente per quanto concerne gli aspetti globali e climatici nonché ai fini di uno sviluppo sostenibile;
- studi sull'impatto ambientale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-61