Accordo›Titolo VII
Art. 57
Cooperazione scientifica e tecnologica
In vigore dal 3 apr 1997
Cooperazione scientifica e tecnologica
1. Le Parti promuovono la cooperazione per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).
2. La cooperazione scientifica e tecnologica si basa su:
- scambi di informazioni scientifiche e tecniche:
- attività comuni di ricerca e sviluppo;
- attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le parti impegnati nella ricerca e nello sviluppo.
Ove tale cooperazione assumesse la forma di attività di istruzione e/o formazione, questa si conformerà alle disposizioni dell'.
Le Parti possono avviare di comune accordo altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica.
Nello svolgere le attività di cooperazione, si rivolge particolare attenzione alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che partecipano o che hanno partecipato alla ricerca sulle e alla produzione delle armi di distruzione di massa.
3. La cooperazione prevista al presente articolo si svolgerà in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-57